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Industrial Accelerator Act: sfide ed opportunità per il rilancio e la decarbonizzazione del comparto industriale europeo

Data di pubblicazione

17 aprile 2026

Autori

Roberto Cicellini 

Fabio Mariano

Donata De Franco

Luigi Risorto 

Elisa D’Alessandro

Denise Trombetta 

Topic

Industrial Manufacturing
Sustainability

Il manifatturiero europeo vale il 14,3% del PIL dell'UE, in calo dal 17,4% del 2000. Nel solo automotive nel 2024-25 sono stati prospettati tagli ad oltre 100.000 posti di lavoro. L'80% della capacità produttiva globale di batterie e fotovoltaico è in Cina. Sono i dati dell'Explanatory Memorandum allegato alla proposta pubblicata dalla Commissione Europea il 4 marzo 2026 insieme all'Industrial Accelerator Act. Questi dati restituiscono una diagnosi del panorama europeo. Diagnosi che richiama un’azione concreta e rapida.

Il percorso verso l’Industrial Accelerator Act (IAA)

Chi ha seguito il dibattito sulla competitività europea negli ultimi diciotto mesi non è sorpreso. La sequenza era leggibile: Rapporto Draghi (settembre 2024), Competitiveness Compass (gennaio 2025), CleanIndustrial Deal (febbraio 2025). Ogni passaggio alzava la posta fino all’attuale proposta di IAA, segnale più onesto di questa evoluzione: l’obiettivo è ricostruire capacità industriale come elemento strategico, riducendo le dipendenze da Paesi Terzi. Il target è riportare il manifatturiero al 20% del PIL entro il 2035, una soglia che l'Europa non raggiunge dal 1991, e creare nuovi posti di lavoro (circa 150 000) nei settori industriali chiave a livello europeo. Un piano fortemente ambizioso che richiede una discontinuità netta rispetto al passato. 

Il framework dell’Industrial Accelerator Act

La proposta di Regolamento presentata dalla Commissione europea agisce su quattro assi principali.


Il primo, attraverso la leva degli appalti e degli schemi incentivanti di natura pubblica, si focalizza sulla previsione di vincoli di Origine UE e di bassa intensità carbonica per prodotti e componenti strategici. L’obiettivo è rafforzare significativamente la domanda di tecnologie clean-tech (es. sistemi di accumulo a batterie, tecnologie solari fotovoltaiche eoliche, veicoli elettrici e componenti automotive, etc.) rispondenti a criteri “Made in UE” e requisiti “low-carbon” per acciaio, cemento ed alluminio. L’attenzione è posta sia al luogo di produzione sia alle modalità di fabbricazione, con obblighi di provenienze UE per quote di prodotto e per componenti principali, nonché sui requisiti relativi al basso contenuto di carbonio, in linea con gli Atti Delegati in ambito EU ETS, CBAM, Construction Products Regulation e Ecodesign for Sustainable Products Regulation.


Il secondo asse è teso a semplificare le procedure di ottenimento di autorizzazioni e permessi attraverso la creazione di Single Access Points e l’utilizzo dell’European Business Wallet, prevedendo una procedura unica, digitale e semplificata per la gestione degli iter autorizzativi secondo la logica “one-project-one submission”.


La terza componente prevede l’istituzione di Industrial Acceleration Areas in ciascun Paese membro: aree geografiche con valutazioni ambientali pre-approvate, meccanismi di permitting di base aggregati per settore e di tacita approvazione delle domande autorizzative. Tale intervento ha l’obiettivo di offrire maggiori certezze agli investitori che intendono implementare iniziative legate agli obiettivi di decarbonizzazione in suddette aree, garantendo meccanismi autorizzativi semplificati e più rapidi.


Il quarto ed ultimo asse disciplina gli investimenti esteri sopra i 100 milioni di euro in settori strategici (es. batterie, EVs, fotovoltaico solare e materie prime critiche) effettuati da investitori appartenenti a Paesi extra UE che controllano più del 40% della capacità produttiva globale nel settore specifico. Per tali tipologie di investimenti saranno previste condizioni vincolanti da rispettare a beneficio del potenziamento interno e della generazione di massimo valore aggiunto per l’economia UE: controllo maggioritario in nuove Entità giuridiche da parte d’investitori UE, mantenimento sul territorio UE del know-how tecnologico e dellaproprietà intellettuale generata, coinvolgimento di una quota minima di forza lavoro UE pari al 50%, vincoli relativi all’ingaggio di fornitori UE e ed investimenti minimi annuali di R&D in loco.


Non è un framework di principi: è una proposta che prevede delle basi concrete e precise per rilanciare la competitività e l’indipendenza dell’industria Europea, mediante la previsione di soglie minime per specifico prodotto, semplificazioni procedurali e passaggi implementativi graduali. 

Gli impatti del testo a partire dal 2029

Dal 2029, data ipotizzata per l’applicazione delle disposizioni sui lead market per gli appalti pubblici e sugli schemi di supporto, vi saranno quote minime obbligatore di prodotti low-carbon e Made in EU da rispettare: chi è fermo rischia l'esclusione dalle gare.


Per le industrie ad alta intensità energetica (es. chimica, siderurgica, cemento, alluminio) l'IAA è al contempo sfida ed opportunità concreta per accelerare investimenti legati agli obiettivi di decarbonizzazione. Chi ha già avviato percorsi strutturati in tal senso sarà agevolato rispetto ad una roadmap di adeguamento ben definita dai target low-carbon, vincolante per l’accesso a gare pubbliche e schemi di supporto. Tutti gli altri, se vorranno rimanere al passo, saranno sin d’ora chiamati a progettare il futuro prossimo secondo logiche capaci di rispondere alle evoluzioni normative proposte.


Tra gli altri attori maggiormente interessati, i produttori europei di tecnologie net-zero godranno di una domanda UE garantita per i loro prodotti. Il requisito “Made in UE” e i target associati in termini di componenti interessati, sono anch’essi insieme opportunità ed elemento di pressione immediata. Chi dipende da componenti asiatici, altro elemento documentato dall’Impact Assessment Report allegato alla proposta, o chi vorrà continuare a lavorare con la pubblica amministrazione o beneficiare dei suoi sussidi, dovrà almeno in parte rinegoziare forniture, valutare internalizzazioni o costruire partnership produttive europee. Logiche che, nelle casistiche più virtuose, si traducono oggi in premialità nei contesti di competizione pubblica, ma che l’IAA ha l’ambizione di far evolvere in veri e proprie condizioni vincolanti.


Per i fondi infrastrutturali e gli investitori a lungo ciclo, l'IAA introduce prevedibilità regolatoria dove mancava. Il nuovo regime sugli investimenti esteri richiederà maggiore attenzione in termini di due diligence su deal in batterie, EV e materie prime critiche, a beneficio della massimizzazione del valore aggiunto generabile per l’economia UE. 

I punti di attenzione relativi all’execution

ll rischio dell’IAA non risiede nella sua ambizione, ma nella sua esecuzione. La proposta di Regolamento si inserisce in un quadro normativo già particolarmente denso: considerarla come l’ennesimo livello regolatorio da assorbire sarebbe un errore di impostazione. L’introduzione dei principi cardine dell’IAA dovrà invece avvenire in modo graduale e mirato, così da garantirne la compatibilità con la realtà produttiva. In questo contesto, le imprese che stanno già lavorando sulle implicazioni operative — dalla supply chain al procurement, fino alla definizione di una roadmap di decarbonizzazione — partiranno con un vantaggio competitivo che si misurerà in anni.

La Commissione ha aperto la consultazione pubblica, con scadenza fissata al 6 maggio 2026. L’obiettivo è concludere l’iter legislativo attraverso il confronto in Parlamento e presso il Consiglio dell’Unione Europea, per arrivare a un testo condiviso tra tutti gli Stati membri e alla successiva approvazione del Regolamento. Esiste ancora uno spazio concreto per influenzare il contenuto finale, ma la finestra strategica è già aperta e richiede un presidio attivo e tempestivo.

Nel frattempo, in occasione del bilaterale dell’8 aprile 2026 con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la Strategia industriale, l’Italia ha ribadito il proprio sostegno alla proposta, auspicando un’accelerazione nella sua attuazione. È stata inoltre sottolineata la rilevanza dell’iniziativa per la tutela dei settori strategici e per il rafforzamento delle catene del valore nazionali ed europee.

Come prepararsi

La domanda che vale la pena farsi adesso non è cosa prevede l'IAA. È cosa significa per la propria posizione specifica. Le implicazioni operative variano significativamente a seconda del settore, della posizione nella catena del valore, dell'esposizione agli appalti pubblici e della struttura degli investimenti in corso. Per alcune aziende, questo significherà dover verificare se il prodotto è effettivamente compliant rispetto ai criteri low-carbon o costruire percorsi di adeguamento nell’immediato futuro. Per altre, vorrà dire misurare la reale capacità della supply chain di sostenere requisiti di origine UE, tracciabilità ESG e soglie minime di contenuto coerenti con la nuova direzione regolatoria. Per altre ancora, il tema sarà capire come usare in modo tempestivo leve di finanziamento pubblico e incentivazione per accelerare l'adeguamento e perseguire delle roadmap correlate agli obiettivi più ampi di decarbonizzazione.  


In tutti i casi, il punto non è attendere il testo definitivo, ma capire subito dove intervenire. Il quadro normativo si sta ancora scrivendo. Le posizioni competitive no. 

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